Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti un'innovativa ed organica disciplina delle organizzazioni giuridiche che, comunque denominate e regolate dalla vigente legislazione speciale di riferimento, risultino contraddistinte dall'attuazione, anche in forma indiretta, di finalità o servizi di pubblico interesse o di pubblica utilità nonché dall'assenza di finalità lucrative a diretto vantaggio dei partecipanti.